Confesercenti firma l’accordo con l’Associazione Bancaria Italiana
Nuova proroga per la sospensione dei mutui delle piccole imprese italiane. Il nuovo accordo, firmato anche da Confesercenti e Associazione Bancaria Italiana, si è reso necessario dalla gravissima situazione economica che ha determinato l’accentuarsi del credit crunch e l’appesantirsi delle tensioni finanziarie per le imprese, aggiornando e ampliando le misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti previsti dai precedenti accordi.
È stato infatti individuato meglio il target di intervento, concentrandosi sulle piccole imprese che, pur economicamente sane, manifestano problemi connessi alla riduzione del fatturato, alla diminuzione del margine operativo rispetto al fatturato, all’aumento dell’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato e alla flessione delle capacità di auto finanziamento aziendale.
Gli interventi finanziari previsti per le imprese sono di tre tipi:
Primo tipo: operazioni di sospensione dei finanziamenti.
In questo campo rientrano la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo, e quella per 12 o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing “immobiliare” e “mobiliare”. Possono essere ammesse alla sospensione le rate dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario imprese che non abbiano già usufruito di analogo beneficio concesso ai sensi delle “Nuove misure per il credito alle Pmi” del 28 febbraio 2012. È dunque possibile sospendere nuovamente finanziamenti già sospesi con l’Avviso Comune del 3 agosto 2009. Le operazioni di sospensione sono realizzate allo stesso tasso d’interesse previsto dal contratto originario.
Secondo tipo: operazioni di allungamento dei finanziamenti.
È prevista la possibilità:
a) di allungare la durata dei mutui, in misura maggiore rispetto al precedente accordo;
b) di spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all’anticipazione di crediti certi ed esigibili;
c) di allungare per un massimo di 120 giorni le scadenze del credito agrario di conduzione.
Possono essere ammessi alla richiesta di allungamento i mutui che non abbiano beneficiato di analoga facilitazione ai sensi dell’Accordo per il credito alle Pmi del 16 febbraio 2011 e dell’accordo “Nuove misure per il credito alle Pmi” del 28 febbraio 2012, mentre possono essere ammessi all’allungamento anche i mutui sospesi al termine del periodo di sospensione.
Le operazioni di allungamento dei mutui, se accompagnate da un rafforzamento patrimoniale o da processi aggregativi, sono effettuate a condizioni contrattuali invariate, negli altri casi comunque la variazione del tasso d’interesse originario non potrà essere superiore all’incremento del costo di raccolta della banca rispetto al momento dell’erogazione originaria del finanziamento e si terrà conto della presenza di eventuali garanzie aggiuntive.
Terzo tipo: operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività.
Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale le banche si impegnano a valutare la concessione di un finanziamento proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dall’impresa.
Le richieste di attivazione delle operazioni dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2014, o entro il 31 dicembre 2014 per i mutui che al 30.6.2014 dovessero trovarsi in fase di sospensione, mentre le domande a valere sulle “Nuove misure del Credito alle PMI” del 28.02.2012 potranno essere presentate fino al 30 settembre 2013.
Le sedi Coopcredito-Confesercenti e la sede centrale di Chieti sono a disposizione delle imprese per informazioni e procedure sull’accesso a questa opportunità.